domenica 23 ottobre 2011

Vaschette di alluminio ad uso alimentare

Con il decreto n. 76 del 18 aprile 2007, il Ministero della Salute ha pubblicato (G. U. n. 141 del 20/06/2007)  il "Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti".
In base alle disposizioni (art. 2) sono materiali ed oggetti di alluminio quelli di metallo il cui tenore minimo di alluminio è pari al 99,0%, espresso come massa, e leghe di alluminio il prodotto ottenuto dall'unione per fusione di due o più metalli, ove l'alluminio è presente in percentuale maggiore rispetto agli altri metalli.
Sono invece esclusi dal regolamento i materiali e gli oggetti di alluminio il cui lato a contatto con alimenti è ricoperto da altro materiale idoneo per detta circostanza.
L'alluminio destinato alla produzione di materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti deve rispondere ai requisiti di purezza indicati nell'allegato I al regolamento.
I materiali e gli oggetti disciplinati dal presente regolamento possono essere impiegati alle seguenti condizioni:
  1. contatto breve: tempi inferiori alle 24 ore in qualunque condizione di temperatura;
  2. contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura refrigerata;
  3. contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti riportati nell'allegato IV del regolamento.
Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 in materia di etichettatura, i materiali e gli oggetti disciplinati dal regolamento devono riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti:
  1. non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
  2. destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
  3. destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;
  4. destinato al contatto con gli alimenti di cui all'allegato IV a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24 ore.
I materiali ed oggetti di leghe di alluminio possono riportare in etichetta la seguente dicitura "alluminio"
Le imprese che producono i materiali e gli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio sono tenute a controllarne la rispondenza al regolamento e a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.
Ogni partita deve essere corredata da una dichiarazione del produttore attestante che i materiali ed oggetti sono conformi alle norme vigenti. In mancanza della dichiarazione, la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi.
L'art. 10 del regolamento precisa che, le disposizioni dello stesso decreto, non si applicano ai materiali ed oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati nei paesi dell'Unione Europea, in Turchia e nei paesi dell'accordo sullo spazio economico.

Fonti: normativasanitaria.it, ecoricerche.com

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