In IX Commissione permanente Senato prosegue in questi caldi giorni di luglio l'esame del DDL 2037 Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva.
Dall'Allegato al resoconto si evincono gli ordini del giorno e le proposte di emendamento che forniscono informazioni interessanti.
Fonte: Orizzontescuola.it
Tra gli aspetti più
rilevanti, si è impegnato il Governo a porre in atto iniziative per rimediare
alla frequente mancanza, negli istituti scolastici, di locali adeguati o
dedicati alla refezione, ragione per cui tanti alunni, in particolare al sud,
sono costretti a consumare il pasto nella propria aula e sul proprio
banco; a prevedere che il costo del pasto a carico dell’utente non sia
superiore ai 5 euro ed a valutare l’opportunità di favorire convenzioni
tra le istituzioni scolastiche e gli istituti professionali per i servizi
alberghieri e ristorativi per la gestione e/o l’erogazione del servizio mensa.
Tra gli emendamenti:
il coinvolgimento delle «organizzazioni civiche e i coordinamenti di
commissioni mensa di comprovata esperienza e competenza individuati sulla base
di criteri oggettivi predefiniti» nella elaborazione delle linee guida;
l’introduzione della celiachia tra le patologie da considerare; la
previsione, tra i criteri standard minimi, dell’impiego, nella scuola
dell’infanzia e primaria, “di appositi locali attrezzati all’interno delle
strutture scolastiche per la preparazione dei pasti in loco» (art. 3);
nonché il divieto di stoviglie monouso anche quale criterio di aggiudicazione.
Al primo comma
dell’art. 5 è stato proposto di inserire il contestato periodo (che qualcuno
però chiede di abolire): “I servizi di ristorazione scolastica sono parte
integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni
scolastiche”, a cui si attribuisce l’introduzione, ad opera del DDL 2037, dell’obbligatorierà
del servizio di refezione.
Ma la norma non si
esprime in termini di obbligo, come invece il legislatore ha fatto nel Dlgs
59/04 allorquando ha precisato che nell’orario annuale obbligatorio
delle lezioni, non è compreso “il tempo eventualmente dedicato alla mensa”
(artt. 7 e 10).
Da prestare attenzione
anche al riferimento al “tempo” mensa e non al “servizio”, giacché è davvero
difficile considerare una “attività di approvvigionamento, preparazione,
conservazione, distribuzione e somministrazione di pasti, definita da un
contratto” quale “attività formativa ed educativa”.
La CM 29/04 espressamente
opera tale distinzione allorquando afferma che i “servizi di mensa,
necessari per garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche, …
vengono erogati utilizzando l’assistenza educativa del personale docente, che
si intende riferita anche al tempo riservato al “dopo mensa””.
Per l’effetto la
previsione di un eventuale obbligo di adesione ad un servizio a domanda
individuale (Dlgs
63/2017) ed a pagamento in fascia d’obbligo dovrebbe
essere ben più chiaramente esplicitata, con tutte le conseguenti implicazioni.
Tanto a maggior
ragione nel momento in cui lo stesso disegno di legge pone attenzione alle
esigenze dell’utenza, creando un collegamento con il servizio di ristorazione
scolastica attraverso la espressa previsione della partecipazione anche dei
genitori oltre che del personale scolastico nelle commissioni mensa (ultimo
comma articolo 5 o anche art. 5 bis).
E’ decisamente
limitativo dunque fermarsi ad analizzare di questo provvedimento solo il
presunto “no al panino”.
Intanto la discussione
prosegue. L’iter di approvazione del testo non si è certo concluso.
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